Il Tribunale di Torino sentenza del 16 novembre 2017 ha precisato che: “La normativa sul gratuito patrocinio trova applicazione anche nelle procedure di sovraindebitamento, avendo la stessa carattere generale in applicazione dell’art. 24 della Costituzione e non trovando applicazione le regole sul pagamento dei professionisti proprie delle procedure di concordato preventivo, stante l’autonomia sistematica e funzionale degli istituti contemplati nella legge n. 3 del 2012.”
Prima della sentenza del Tribunale di Torino in molti dubitavano dell’ammissibilità del patrocinio a spese dello Stato per coloro i quali intendessero avvalersi dell’assistenza di un avvocato per avviare le procedure previste dalle legge n. 3 del 2012, meglio nota, giornalisticamente, come “legge salva suicidi“.
La precisazione del Tribunale di Torino, molto attesa, ha il merito di favorire l’accesso alle procedure di sovraindebitamento assicurando la possibilità a tutti i cittadini di poter tentare la strada dell’esdebitazione, ossia della cancellazione di tutti i debiti.
Con le procedure di cui alla legge n. 3 del 2012, vi è infatti la possibilità di riuscire ad ottenere uno stralcio significativo dei debiti e la possibilità di una loro cancellazione al termine della procedura. Possono essere oggetto di stralcio praticamente tutti i debiti, quindi anche quelli contratti con le banche, quelli con l’Agenzia delle entrate (ad eccezione di quelli relativi ad alcune imposte e dazi), con fornitori etc.
Avv. Federico Depetris