Com’è noto, l’insegnamento della Giurisprudenza, ormai consolidatasi, definisce “mobbing” quella “condotta del datore di lavoro sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del dipendente negli ambienti di lavoro che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del lavoratore, con effetto lesivo del suo equilibrio fisio-psichico e della sua personalità” (Cass. 87/2012).
Il mobbing, dunque, è costituito da “… reiterati abusi, idonei a configurare il così detto terrorismo psicologico, con la coscienza ed intenzione del datore di lavoro di arrecare danni – di vario tipo ed entità – al lavoratore medesimo.” (Cass. 16335/2017).
Gli abusi, le vessazioni e le prevaricazioni possono essere poste in essere dal Datore di lavoro, ovvero dal superiore gerarchico, ma anche da altri colleghi di livello non superiore (mobbing orizzontale) e finanche inferiore (c.d. mobbing ascendente) (Cfr. ex multis Cass. 22893/2008).
Com’è noto l’art. 2087 c.c., obbliga il datore di lavoro a predisporre ogni misura di sicurezza finalizzata a tutelare l’integrità fisica, ma altresì la salute psichica e la personalità morale del lavoratore. L’art. 2087 c.c. impone in capo al datore di lavoro la responsabilità per le lesioni psicofisiche subite dal lavoratore a titolo di responsabilità contrattuale.
Il lavoratore, quindi, soggetto alla condotta di mobbing (indifferentemente posta in essere dal Datore di lavoro direttamente ovvero da altri dipendenti) può giovarsi pienamente dell’onere probatorio così come scolpito dall’art. 1218 c.c. .
Recentemente nel nostro ordinamento, affianco all’ormai “tradizionale” figura del mobbing, sta prendendo forma il c.d. “straining”.
Lo straining consiste nel, letteralmente, “mettere sotto pressione il lavoratore”, ossia nel creare un rapporto lavorativo conflittuale e di stress forzato mediante condotte ostili o vessatorie.
Lo straining si differenzia dal mobbing per il fatto che le condotte ostili e vessatorie poste in essere sono limitate ovvero molto distanziate nel tempo, ma cionondimeno determinano un forte turbamento psicologico nella vittima-lavoratore. La Cassazione con la sentenza 3291/2016 sullo straining ha chiarito che con il termine straining si intende ” ... una situazione lavorativa conflittuale di stress forzato, in cui la vittima subisce azioni ostili limitate nel numero e/o distanziate nel tempo (quindi non rientranti nei parametri del mobbing) ma tale da provocarle una modificazione in negativo, costante e permanente, della condizione lavorativa; … il suddetto “stress forzato” puo’ essere provocato appositamente ai danni della vittima con condotte caratterizzate da intenzionalita’ o discriminazione – come e’ avvenuto nella specie per i due episodi che hanno visto il (OMISSIS) come protagonista – e puo’ anche derivare dalla costrizione della vittima a lavorare in un ambiente di lavoro disagevole, per incuria e disinteresse nei confronti del benessere lavorativo; … e’ sufficiente, come si e’ detto, anche un’unica azione ostile purche’ essa provochi conseguenze durature e costanti a livello lavorativo, tali per cui la vittima percepisca di essere in una continua posizione di inferiorita’ rispetto ai suoi aggressori”.
Anche la fattispecie dello straining rientra nella condotta contraria all’art. 2087 c.c., al pari, quindi, del mobbing, di cui, in definitiva, appare una forma più attenuata, ma comunque meritevole di censura.
Avv. Federico Depetris