ESDEBITAZIONE FALLIMENTARE: CANCELLARE TUTTI I DEBITI DOPO LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO.

Una volta intervenuta la chiusura di una procedura fallimentare, i creditori rimasti insoddisfatti potranno aggredire il patrimonio del fallito.

Nel caso in cui, quindi, a fallire sia stata anche una persona fisica, questa, dopo la chiusura del fallimento, è comunque tenuta ed obbligata a dare piena soddisfazione ai propri creditori rimasti insoddisfatti in sede concorsuale.

Vi è tuttavia la possibilità per il debitore di chiedere la “cancellazione” di tutti i suoi debiti.

L’art. 142 della Legge Fallimentare individua i requisti per chiedere ed ottenere il decreto di esdebitazione.

Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che: 1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; 2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; 3) non abbia violato le disposizioni di cui all’articolo 48; 4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta; 5) non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; 6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all’esito di quello penale.

L’esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.

Restano esclusi dall’esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa; (2) b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.”

L’esdebitazione, come si è visto, può essere concessa solo quando siano stati soddisfatti, anche solo in via parziale i creditori concorsuali.

Secondo un’opinione più restrittiva della predetta disposizione, è necessario che tutti i creditori siano stati parzialmente soddisfatti. Secondo, invece, una diversa interpretazione, è sufficiente che siano stati soddisfatti anche solo alcuni dei creditori.

Tale ultima interpretazione ha infine ottenuto l’avvallo della Corte di Cassazione a Sezioni Unite. La Suprema Corte ha avuto modo, infatti, di chiarire che: ” L’art. 142, co. 2, L.F., deve essere interpretato nel senso che ai fini dell’accesso al beneficio della esdebitazione non è necessario che tutti i creditori concorsuali siano soddisfatti, ma è sufficiente che siano soddisfatti almeno una parte dei creditori. È rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito valutare quando sia avvenuto il soddisfacimento parziale dei crediti richiesto per il riconoscimento del beneficio” ( Cass. Sezioni Unite n. 24215/2011).

Tale principio è stato recentissimamente confermato dalla Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 7550/2018 ove si è affermato che: “È arbitrario considerare unicamente la percentuale di pagamento dei creditori concorsuali come ostacolo decisivo al beneficio dell’esdebitazione. La liberazione dai debiti residui deve essere concessa, a determinate condizioni, a meno che i creditori siano rimasti del tutto insoddisfatti …”

Ai sensi della Legge Fallimentare, inoltre, è necessario non aver riportato alcuna condanna penale per reati commessi nell’esercizio dell’attività di amministrazione dell’impresa.

Cosa accade in caso di applicazione di pena su accordo delle parti (patteggiamento), ad esempio, per bancarotta?

Secondo l’opinione maggioritaria,  non osta alla concessione dell’esdebitazione l’eventuale passaggio in giudicato di una sentenza di patteggiamento. Infatti, la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti è una condanna sui generis in quanto non presuppone una dichiarazione di colpevolezza né può essere considerata una condanna in senso proprio.

Tali principi sono stati fatti propri dai Giudici di merito, in particolare il Tribunale di Padova ha avuto modo di precisare che: “Ai fini della valutazione dei presupposti per la concessione del beneficio dell’esdebitazione, l’esistenza carico del richiedente di un provvedimento di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., che, come è noto, non può avere efficacia di giudicato nel processo civile, costituisce un utile indizio da valutare in concorso con altre circostanze. (Nel caso di specie, il Tribunale ammesso il ricorrente al beneficio dell’esdebitazione, ritenendo che l’applicazione della pena a seguito di patteggiamento per il reato di bancarotta fraudolenta costituisse l’unico indizio sfavorevole al ricorrente a fronte di una pluralità di elementi indicativi di una condotta collaborativa con gli organi della procedura).” (Cfr. Tribunale di Padova, sentenza del 09.02.2013, massima redazionale IlCaso.it – SmartLex24).

Nel caso in cui l’istanza di esdebitazione non venisse accolta, tutti i crediti rimasti insoddisfatti diverrebbero inesigibili nei confronti del fallito, il quale quindi otterrebbe la sua propria e integrale liberazione da ogni obbligo nei confronti dei suoi creditori.

Non bisogna confondere l’esdebitazione fallimentare, con l’istituto di cui alla Legge n. 03 del 2012.

Avv. Federico Depetris

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