[ARTICOLO DELL’AVV. FEDERICO DEPETRIS DEL 16.01.2019 PUBBLICATO SU NUOVA SOCIETA’ NELLA RUBRICA AEQUITAS – L’ARTICOLO ORIGINALE E’ DISPONIBILE QUI ]2005
Il 24 ottobre 2018 la Corte Costituzionale ha emesso l’ordinanza n. 207 con cui è intervenuta sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’Assise di Milano nel processo che vede imputato Marco Cappato(noto esponente dei Radicali) per il reato di cui all’art. 580 codice penale (Istigazione o aiuto al suicidio).
Cappato, com’è noto, si offrì di accompagnare Fabio Antoniani (noto come Dj Fabo) in Svizzera in una apposita clinica ove sarebbe stato assistito nel suicidio.
Antoniani a causa di un gravissimo incidente stradale avvenuto nel 2014 era divenuto completamente cieco, tetraplegico, necessitava di essere alimentato e di aiuto nella respirazione.
Le sue condizioni cliniche erano irreversibili.
Nonostante le gravissime lesioni e patologie che lo affliggevano e che gli causavano fortissimi dolori e sofferenze fisiche, Antoniani aveva conservato perfettamente intatte le proprie facoltà intellettive.
Nel 2016 Antoniani iniziò a manifestare il desiderio di porre fine, in maniera rapida e dignitosa, alla propria esistenza.
Nonostante le resistenze dei propri familiari, amici ed affetti più cari, la volontà di Antoniani si rafforzò al punto di avviare, grazie a Marco Cappato dell’associazione Luca Coscioni, le pratiche necessarie per ottenere in Svizzera assistenza clinica nel suicidio.
In Italia, infatti, Antoniani non avrebbe potuto chiedere a nessuno di essere assistito nel suicidio (che a causa delle sue condizioni cliniche non era in grado di poter compiere autonomamente) in quanto l’art. 580 del codice penale dispone che: «Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell’articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d’intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio».
L’unica soluzione legale in Italia per Dj Fabo era quella di farsi indurre a sedazione profonda e quindi far cessare la propria alimentazione e così attendere, per giorni e giorni, il sopraggiungere della “morte naturale”. Una soluzione che Antoniani, molto lucidamente, scartò a causa delle ripercussioni psicologiche che tale lunga agonia avrebbe provocato ai suoi affetti più cari.
Non rimaneva al Sig. Antoniani, quindi, che il viaggio in Svizzera, dove, accompaganto da Marco Cappato avrebbe infine assunto il 27 febbraio del 2017 il farmaco che ne avrebbe determinato la morte.
La Corte d’Assise di Milano chiamata a processare Marco Cappato ha sollevato questione di legittimità costituzionale sostenendo che la ratio dell’art. 580 c.p., che sostanzialmente dipinge il suicidio quale un atto essenzialmente “negativo” perché contrario al principio di sacralità e indisponibilità della vita, si ponga in contrasto con l’art. 2 e 13 della Costituzione posti a presidio della libertà personale.
Inoltre secondo i giudici milanesi la norma sarebbe incostituzionale ove equipara e punisce in egual modo le condotte di chi induce altri al suicidio e le condotte di chi si limita ad aiutare il soggetto a suicidarsi senza tuttavia influire sul processo volitivo posto alla base di tale decisione estrema.
Sostanzialmente il cuore dell’intera vicenda, al di là dei suoi tecnicismi giuridici, è questo: un soggetto gravemente malato, sottoposto a gravi sofferenze fisiche e psichiche, in uno stato morboso irreversibile (ossia incurabile), perfettamente in grado di intendere e di volere, può legittimamente invocare il diritto di poter porre termine alla propria esistenza e quindi ottenere aiuto nel suicidarsi?
La Corte Costituzionale, contrariamente a quanto espresso da numerosi giornali in maniera troppo affrettata e semplicistica, non ha integralmente accolto le argomentazioni proposte dalla Corte d’Assise di Milano, ma ha preferito, in maniera decisamente più opportuna, procedere in maniera più cauta e ragionevole.
Innanzitutto hanno osservato i Giudici costituzionali che il nostro ordinamento non punisce il suicidio, semmai punisce le condotte di chi induca o aiuta altri al suicidio. Il suicida, anche nelle ipotesi di suicidio tentato, non è mai punito. L’art. 580 del codice penale, quindi, vuole tutelare il soggetto da qualsivoglia forma di intromissione di terzi nel processo decisionale e nei conseguenti atti materiali finalizzati ad auto-provocare la morte. In chi matura la decisione di un atto estremo come il suicidio, il Legislatore vuole scongiurare ogni forma di interferenza. Il rischio, è evidente, è quello che persone fragili possano essere aiutate o indotte ad una decisione che una volta presa è irreversibile..
Quindi, in definitiva, l’incriminazione dell’aiuto al suicidio trova la sua ragion d’essere nelle suddette esigenze di tutela ed è quindi pienamente conforme al Testo costituzionale.
Il punto, semmai, come già anticipato è un altro.
La Corte Costituzionale si chiede, infatti, come trattare quei casi in cui 1) la persona sia affetta da patologia irreversibile; 2) la persona sia soggetta a intollerabili sofferenze; 3) la persona sia tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno che ne consentano la respirazione, l’alimentazione etc; 4) la persona sia capace di intendere e di volere.
La legislazione attuale non consente al medico di proporre al paziente trattamenti che possano provocarne una rapida ed indolore morte, essendo solo possibile al personale sanitario suggerire le “cure del dolore” e far attendere al paziente (ore, giorni, settimane, mesi …) che sopraggiunga la morte.
La Corte afferma quindi, ai sensi degli art. 2, 13, e 32 della Costituzione, il diritto del paziente a poter porre fine, nelle condizioni sopra descritte, alla propria esistenza e quindi ritiene non potersi sanzionare penalmente chi presti il proprio aiuto affinché tale desiderio possa tradursi in realtà.
La Corte, però, ritiene che un argomento così complesso e delicato meriti il dovuto appronfondimento e soprattutto una disciplina organica da parte del legislatore.
Non si può infatti, come magari auspicato dalla Corte d’Assise di Milano, semplicemente dichiarare incostituzionale l’art. 580 c.p. ove sanziona penalmente anche l’aiuto nel suicidio commesso da chi si trovi nelle condizioni sopra illustrate (ossia le condizioni di Dj Fabo). La Corte Costituzione osserva infatti come una tale pronuncia aprirebbe la strada a cliniche della morte fai da te, improvvisazioni ed abusi. Si ha la necessità invece che il legislatore intervenga prevedendo modalità di attuazione del fine vita che coinvolgano personale medico qualificato, luoghi idonei etc.
La Corte costituzionale, in passato, in tutti i casi in cui si ravvisava la necessità di un intervento del legislatore, dichiarava l’inammissibilità della questione sollevata, riservandosi una declaratoria di incostituzionalità della norma qualora il legislatore non fosse intervenuto. Nel caso in esame, considerata la delicatezza della questione, la Corte ha invece rinviato l’udienza al 24 settembre 2019: per allora il legislatore dovrà essere intervenuto al fine di evitare che si apra nel nostro ordinamento un pericolosissimo vuoto normativo.