[ARTICOLO DELL’AVV. FEDERICO DEPETRIS DEL 11.02.2019 PUBBLICATO SU NUOVA SOCIETA’ NELLA RUBRICA AEQUITAS – L’ARTICOLO ORIGINALE E’ DISPONIBILE QUI ]

Nel febbraio del 2015 veniva pubblicata dalla casa editrice Giappichelli di Torino un breve saggio del professore Giuseppe Valditara, ordinario di diritto privato romano all’Università di Torino con un passato anche da senatore della Repubblica, dal titolo estremamente interessante: “Riflessioni sulla pena nella Roma repubblicana”.

Le 112 pagine del volume, dove viene analizzato il sistema giuridico della Roma antica, sono ricche di spunti per riflettere anche sull’attuale stato della giustizia penale e sul (fallimento?) del sistema general-preventivo del diritto penale contemporaneo.

Nell’epoca contemporanea sappiamo bene che lo Stato si è attribuito, in via esclusiva, il compito-dovere di prevenire e punire ogni violazione degli altrui diritti e la commissione di quei fatti che sono stati qualificati come illeciti. Nell’ambito di esercizio di tale assoluto potere lo Stato si avvale della carcerazione come mezzo per punire i colpevoli, prevenire la commissione di reati e, concetto questo recentissimo, rieducare il reo.

Il quadro di riferimento nella Roma antica (almeno sino all’affermarsi del principato) era invece radicalmente diverso.

Le gens godevano infatti di un’ampia autonomia rispetto al potere centrale. Avevano delle proprie milizie, proprie tradizioni, propri numi tutelari e un proprio capo: il pater.

Era proprio il pater ad esercitare, ha spiegato il professor Valditara, anche il ruolo di “giudice domestico”, irrogando sanzioni a quei componenti della gens che fossero stati ritenuti colpevoli di atti non tollerati. Ad esempio le donne sorprese nei baccanali venivano dalle autorità della Repubblica consegnate alle gens di appartenenza affinché il pater le potesse punire.

Il potere sanzionatorio del pater era così ampio al punto da assicurare al “capo famiglia” un ruolo politico. Il pater infatti creava nuovi cittadini con la manomissione (liberazione) degli schiavi, oppure poteva imporre al figlio che aveva raggiunto importanti cariche pubbliche di ritirarsi dal suo incarico etc.

Più in generale su può osservare come vi fosse nella società romana, diremmo oggi, una concezione essenzialmente privatistica della giustizia. Ogni torto doveva essere emendato e quando si rendeva necessario l’intervento di un arbitro terzo che rappresentasse la comunità ed esercitasse in maniera imparziale le proprie prerogative, la punizione consisteva sempre nel garantire una riparazione alla controparte, inizialmente, secondo lo schema di quella che viene volgarmente definita “legge del taglione” che trovava ampio spazio nelle leggi delle dodici tavole.

In questo quadro, quindi, la carcerazione non era figurava quale forma di sanzione per gli illeciti commessi.

In via generale, infatti, i romani vedevano nella riduzione in ceppi la condizione tipica degli schiavi e non degli uomini liberi. Chi pertanto era libero, tale sarebbe rimasto anche se ritenuto colpevole di gravi reati.

La carcerazione era prevista solo quale forma di misura cautelare, ossia in attesa che si celebrasse il giudizio al fine di evitare che il reo vi si potesse sottrarre fuggendo.

La pena principale che poteva essere irrogata era naturalmente quella capitale, che tuttavia il professor Valditara nel suo studio ritiene fosse rimasta sullo sfondo e marginalizzata per buona parte della Roma repubblicana per poi tornare ad occupare prepotentemente la scena solo in epoca imperiale.

Le pene che venivano irrogate quindi per i reati più gravi erano l’esilio e la perdita della cittadinanza.

L’esilio e la privazione della cittadinanza erano pene profondamente umilianti e foriere di gravissime conseguenze anche di carattere patrimoniale (il patrimonio del reo infatti veniva confiscato).

L’esilio aveva inoltre lo scopo, di carattere preventivo, di isolare l’elemento “deviato”, neutralizzandone la nocività senza necessità né di una sua carcerazione, né della sua uccisione.

Il sistema giudiziario penale romano antico, fortemente caratterizzato da una componente privatistica oggi del tutto marginalizzata in epoca contemporanea (ma non azzerata, se si pensa all’istituto della costituzione di parte civile nel processo penale) poteva reggersi e funzionare solo grazie alla forte coesione sociale all’interno della comunità e alla sostanziale omogeneità culturale e valoriale dei cives che la componevano.

Vi era infatti una componente del sistema sanzionatorio che nella Roma antica era capace di svolgere una funzione deterrente ed afflittiva imponente, ma che oggi (per la tipologia di società in cui viviamo) non sarebbe più in grado di funzionare adeguatamente: la pubblica disistima.

I ladri, i violenti etc. venivano emarginati all’interno della società e ciò garantiva una loro neutralizzazione senza necessità di carcerazione. Il ladro ricevuta la punizione era libero all’interno di una società che tuttavia lo teneva isolato. Il reo,quindi, doveva con anni di buona condotta riconquistare la fiducia dei propri concittadini e ottenere così la sua riammissione nel consesso sociale.

Uno dei pilastri del sistema valoriale romano, infatti, era la fides ossia la lealtà, il rispetto della parola data, la fedeltà alla propria comunità (alla propria gens e allo Stato). Un atto vile o comunque lesivo degli altrui diritti era percepito come una violazione della pax deourum e quindi considerato un atto sacrilego. Una comunità permeata da questi forti valori era “naturalmente” portata ad emarginare e neutralizzare gli elementi deviati senza alcuna necessità della carcerazione, così come la intendiamo oggi.

Oggi la pubblica disistima non è più in grado di svolgere l’importante funzione che svolgeva invece nella società arcaica della Roma repubblicana.

La proverbiale “vergogna” dei ladri è appannaggio di pochi, in genere, infatti, i delinquenti abituali non provano alcun rimorso e spesso si burlano delle vittime e del sistema sanzionatorio penale per lo più inefficace nei confronti di quei reati di medio-bassa gravità capaci tuttavia di provocare un forte senso di insicurezza che si diffonde a macchia d’olio nella società con effetti laceranti e spesso imprevedibili.

Peraltro proprio per i reati di medio-bassa gravità è in atto da anni ormai una tendenza di “fuga dal carcere”. Sono numerosi gli interventi legislativi che si sono succeduti negli anni volti superare il carcere quale luogo unico di espiazione della pena in favore di misure alternative alla detenzione.

Si è visto che, alla luce degli insegnamenti che possiamo trarre dalla nostra millenaria tradizione giuridica, la carcerazione non deve essere per forza l’unico modo per neutralizzare e punire, tuttavia il grande limite degli interventi che hanno promosso il diffondersi di misure alternative alle detenzione è che essi sono stati tutti disorganici e per lo più finalizzati ad affrontare, in via d’urgenza, problemi contentigenti come il sovraffollamento delle case circondariali.

Se si volesse delineare un sistema preventivo, sanzionatorio e rieducativo che si poggi efficacemente anche su misure alternative alla detenzione, andrebbe fatto un intervento organico, ragionato e meditato di ampio respiro (e non mediante interventi spot ad ogni legislatura) capace di assicurare, anche fuori dalle mura di un carcere, il perseguimento di una sanzione che sia effettivamente percepita come afflittiva dal reo e che sappia contemporaneamente proporne una rieducazione.

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