[ARTICOLO DELL’AVV. FEDERICO DEPETRIS DEL 30.07.2019 PUBBLICATO SU NUOVA SOCIETA’ NELLA RUBRICA AEQUITAS – L’ARTICOLO ORIGINALE E’ DISPONIBILE QUI ]
Milioni di italiani partiranno per le vacanze nelle prossime settimane. Il tanto agognato momento di riposo e divertimento, dopo un lungo e duro anno di lavoro è finalmente arrivato. Cosa fare se qualcosa dovesse andare storto durante le vacanze per colpa dell’operatore turistico, del Villaggio vacanze oppure della compagnia aerea?
L’art. 47 del Codice del Turismo prevede che gli organizzatori e venditori di viaggi e pacchetti turistici siano responsabili nel caso di inadempimento e inesatta esecuzione degli obblighi assunti dovendo risarcire anche il danno non patrimoniale da c.d. “vacanza rovinata”.
I disguidi arrecati al turista dalle strutture di villeggiatura, dai vettori aerei etc. hanno quale conseguenza immediata e diretta di “rovinare” momenti e giornate che dovrebbero essere dedicate esclusivamente al relax, al riposo. Al contrario, giornate spensierate vengono annullate (in caso di rientri anticipati) oppure semplicemente trasformate in momenti di disagio e forte stress.
Questi pregiudizi, di difficile quantificazione economica, sono meritevoli di essere risarciti; essi costituiscono infatti, secondo l’orientamento della giurisprudenza, danni non patrimoniali per i quali la legge, ai sensi dell’art. 2059 c.c., dispone il loro risarcimento.
Cosa fare quindi dopo un rientro anticipato disposto dal tour operator, oppure in caso di gravi disservizi riscontrati durante le vacanze?
Come si diceva la legge prevede espressamente che i pregiudizi subiti dal turista, purché di non scarsa importanza, siano risarciti. Il turista dovrà essenzialmente allegare e illustrare gli inadempimenti commessi dall’organizzatore/venditore del viaggio mentre non è tenuto a provare i disagi psicofisici legati al predetto inadempimento che non possono formare oggetto di prova diretta. I danni psichici si riterrano provati una volta che sia accertato l’inadempimento dell’organizzatore/venditore del viaggio.
L’ammontare del risarcimento sarà stabilito dal giudice tenuto conto del tempo di vacanza inutilmente trascorso e dell’irripetibilità dell’occasione perduta, tenuto anche conto delle specifiche ed individuali condizioni soggettive del turista danneggiato.
La domanda risarcitoria si prescrive in tre anni dal rientro del luogo di partenza, salvo però che l’inadempimento riguardi le obbligazioni relative al trasporto. In questi casi, infatti, il termine di prescrizione potrebbe scendere a dodici mesi oppure diciotto nel caso in cui il luogo di partenza o arrivo sia fuori dall’Unione Europea.
Rientrati dalla vacanza, quindi, conviene recarsi immediatamente dal proprio legale di fiducia per l’avvio delle più opportune iniziative a propria tutela.
Non bisogna poi dimenticare che nei casi di ritardi imputabili alle compagnie aeree, i vettori sono tenuti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004, ad indennizzare i viaggiatori.
In particolare per ritardi superiori alle tre ore sono dovuti 250,00 euro di indennizzo a viaggiatore per le tratte brevi (1.500 km); 400,00 euro di indennizzo a viaggiatore per le tratte medie (3.500 km); 600,00 euro di indennizzo a viaggiatore per le tratte lunghe (superiori a 3.500 km).
Gli indennizzi si richiedono direttamente alle compagnie aree.