In caso di pagamento di somme asseritamente corrisposte indebitamente da parte dell’INPS, l’Ente è soggetto a termini tassativi per il recupero pagate per errore al cittadino.
Infatti, ai sensi dell’art. 13 comma 2 legge 412/1991 “L’INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Di recente, in un caso patrocinato dall’Avvocato Federico Depetris, il Tribunale di Torino con la sentenza n. 1077/2023 applicando la normativa citata ha rigettato le richieste di pagamento formulate dall’INPS nei confronti di un cittadino che aveva percepito, indebitamente secondo la prospettazione dell’Ente, pensione di invalidità negli anni 2017 e 2018. L’Ente aveva contestato l’indebito solo nel 2022. Dal momento che non era stata provata alcuna volontà di occultare redditi da parte del cittadino e che quindi la misura assistenziale era stata erogata per errore imputabile unicamente all’INPS, la richiesta di rimborso dell’Ente non veniva accolta.