[ARTICOLO DELL’AVV. FEDERICO DEPETRIS DEL 21.11.2018 PUBBLICATO SU NUOVA SOCIETA’ NELLA RUBRICA AEQUITAS – L’ARTICOLO ORIGINALE E’ DISPONIBILE QUI ]

Dell’antico ghetto ebraico di Torino oggi non rimangono che imponenti cancelli in ferro e alcune finestre, una vicina all’altra, a testimonianza del sovraffollamento del quartiere israelitico.

Il più noto ghetto ebraico di Torino venne istituito nel 1679 nell’isolato fra le attuali via Maria Vittoria, via Principe Amedeo, via Bogino e via San Francesco da Paola.

Rispetto ad altri stati pre-unitari l’istituzione del ghetto, ossia di un luogo di segregazione, arrivò solo nel XVII secolo a causa della politica spesso ambigua tenuta dai Savoia nei confronti delle minoranze religiose presenti nel Ducato. Infatti solo le pressioni del Papa, infine, costrinsero i piemontesi ad adottare politiche sempre più restrittive nei confronti della minoranza ebraica.

Quali regole erano previste per gli ebrei del ghetto di Torino?

Con le Leggi e Costituzioni di Sua Maestà del 1729, il Legislatore sardo-piemontese raccolse in un unico testo una serie di disposizioni normative relative ai giudei già adottate nei secoli precedenti e le nuove disposizioni che il Sovrano, in conformità a quanto avveniva negli altri stati pre-unitari, intedeva adottare per disciplinare lo status giuridico degli ebrei.

Innanzitutto gli ebrei non potevano vivere dove volevano. I sudditi di fede ebraica infatti presenti nel Regno avrebbero dovuto trasferirsi nelle città  (Torino, Chieri, Ivrea e altre) in cui veniva “tollerata” la loro presenza e ove sarebbero stati confinati in quartieri (ghetti) a loro appositamente dedicati.

Gli ebrei dal calare al sorgere del sole (quindi nell’orario notturno) non potevano uscire dal ghetto e se venivano scoperti nel violare la predetta norma venivano condannati al pagamento di venticinque lire oppure, se non potevano pagare, a otto giorni di carcere per ogni giorno sorpresi fuori dal ghetto in orario notturno. Solo in occasione delle fiere i commercianti ebrei potevano passare le notti fuori dal ghetto. Era loro consentito infatti trascorrere dieci giorni prima della fiera e dieci giorni dopo, fuori dalle loro case. La ratio della deroga era certamente quella di evitare l’isolamento economico e commerciale delle comunità ebraiche composte in gran numero da abilissimi e apprezzati artigiani.

Invece nei giorni in cui si celebrava la Passione di Cristo agli ebrei era tassativamente vietato uscire dal ghetto, inoltre nelle abitazioni che si affacciavano fuori dal ghetto le finestre dovevano essere chiuse e oscurate: gli ebrei non dovevano mostrarsi ai cristiani durante i giorni in cui si celebrava l’agonia di Gesù sulla Croce.

Gli ebrei che avevano più di quattordici anni dovevano portare un segno distintivo di colore giallo “tra petto e braccio destro” in maniera tale da essere riconoscibili non solo alle autorità, ma soprattutto agli altri regnicoli. Tuttavia quando gli ebrei erano impegnati in lunghi viaggi (ad esempio per raggiungere una fiera) erano esentati dal portare il segno distintivo e ciò, probabilmente, per metterli al riparo da predoni e briganti che avrebbero visto in loro delle facili prede.

Per quanto riguarda i beni di cui gli ebrei potevano essere proprietari bisogna segnalare che essi potevano possedere denaro, oro e oggetti preziosi (eccetto quelli che fossero stati dedicati al culto cristiano), anche ricevuti in pegno da cristiani, ma era loro proibito possedere beni “stabili” ossia beni immobili.

Tutte le case del ghetto erano quindi di proprietà di cristiani che erano costretti a darle in locazione ad ebrei, i quali quindi dovevano corrispondere il canone di locazione. Cosa capitava quando la casa fosse stata data in locazione ad una famiglia ebrea indigente che non poteva pagare il canone? Di certo gli occupanti non potevano essere cacciati in quanto non potevano che vivere nell’angusto ghetto, che in genere era sempre sovraffollato, inoltre la casa poteva essere data in locazione solo ad ebrei, perché solo a loro era consentito vivere nel ghetto. In questi casi le autorità giudiziarie stabilirono che i canoni di locazione per le famiglie indigenti fossero pagati da tutti gli altri membri della comunità.

I residenti del ghetto, quindi, dovevano tutti contribuire a pagare i padroni cristiani degli immobili e ciò al fine di tenere indenni dalle perdite quei cristiani che avevano avuto la “sventura” di essere proprietari di un immobile del ghetto. (Cfr. Giurisprudenza Patria ossia Raccolta di Casi Decisi e Massime Assentate dai Supremi Magistrati deli Stati di S. S. R. M. il Re di Sardegna, posta per ordine alfabetico, Torino, 1815).

Agli ebrei era poi naturalmente proibito bestemmiare il nome di Dio. Tale reato, considerato gravissimo, era punito con la morte. Tuttavia la Legge del Regno consentiva agli ebrei di praticare i loro riti e culti, ma era proibita la costruzione, anche nei ghetti, di nuove sinagoghe e comunque durante i loro riti  gli israeliti dovevano tenere un “tuono modesto e sommesso” per non farsi udire dai cristiani.

In generale la Legge del Regno, nonostante prevedesse un rigido regime segregazionista, accordava un regime di tutela e protezione agli ebrei in quanto era vietato ucciderli o percuoterli ed era parimenti vietato danneggiarne le abitazioni e le botteghe.

Era altresì vietato convertire con la forza i giudei al cristianesimo. Questo reato era punito con tre anni di carcere per gli uomini e tre mesi per le donne. La loro conversione, sempre possibile, doveva avvenire in maniera assolutamente libera e spontanea, in accordo peraltro con quanto sancito dalle norme di diritto Canonico.

Le conversioni costituivano un indubbio vantaggio, in quanto aderendo al cristianesimo si era svincolati immediatamente dalle rigide regole imposte dalle legge ai giudei. La legge in un certo senso incoraggiava persino le conversioni, infatti chi si convertiva al cristianesimo, oltre a non essere più soggetto alle norme segregazioniste, otteneva immediatamente dai propri ascendenti subito la dote e la quota di legittima ereditaria, più una quota ulteriore all’effettiva morte dei propri genitori. La conversione al cristianesimo rappresentava per la famiglia ebrea di origine del convertito un gravissimo problema economico in quanto determinava un forte ed immediato impoverimento.

I convertiti acquisivano tutti i diritti dei cristiani, tuttavia a loro era tassativamente proibito parlare con gli ebrei (non convertiti) al fine di evitare che potessero “ritornare alla primiera perfidia”. Quindi una volta convertiti era per loro impossibile mantenere un rapporto affettivo e relazionale con i propri parenti rimasti nella fede ebraica.

Le legislazione segregazionista sabauda, al pari di quelle largamente diffuse in tutta Europa e risalenti per lo più al medioevo, non era poi così dissimile da quella adottata dal Legislatore nazional-socialista. Anzi, le leggi razziali tedesche si ispirarono proprio alla ricca tradizione di editti e statuti antisemiti dei borghi e delle libere città germaniche adottati nel medioevo in lungo ed in largo in tutto il territorio del Sacro Romano Impero (Cfr. Raul Hilberg, La distruzione degli ebrei d’Europa), legislazioni molto simili a quella “nostra” sardo-piemontese qui brevemente descritta.

La differenza più importante tra la legislazione segregazionista ed anti-ebraica nazional-socialista e quella cristiana è data dal differente presupposto che ne è origine e fonte. La legislazione antisemita tedesca degli anni trenta del secolo scorso era di stampo prettamente razziale, ossia gli ebrei venivano considerati come appartenenti ad una razza culturalmente e biologicamente ben definita e quindi dovevano essere “separati” dagli ariani affinché questi ultimi non venissero “contaminati” dai primi.

La legislazione antisemita sardo-piemontese, al pari di quelle adottate ovunque in Europa, invece era di stampo confessionale. Gli ebrei erano segregati perché considerati “malefici”“assassini di Dio”. Era però sufficiente per un ebreo torinese convertirsi per svincolarsi dalle leggi segregazioniste, cosa che al contrario non avveniva secondo le leggi razziali tedesche del secolo scorso: l’ebreo tedesco rimaneva tale per sempre, fino alla morte e senza possibilità di scampo.

Per gli ebrei torinesi tutto cambierà nel 1848 con la riconosciuta libertà di culto per tutti i regnicoli, ebrei compresi, e quindi con la fine delle politiche segregazioniste, dei segni di riconoscimento e degli odiati ghetti.

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