DEVE CONSIDERARSI PROFESSIONISTA E NON CONSUMATORE ANCHE CHI ABBIA STIPULATO UN CONTRATTO PER L’ESERCIZIO DI UNA FUTURA ATTIVITÀ PROFESSIONALE.

Il Codice del Consumo si applica ai rapporti contrattuali in essere tra professionisti e consumatori. Dove per professionisti si intendono gli imprenditori e i professionisti in senso stretto (avvocati, notai, commercialisti etc), mentre per consumatore o utente si intende chi abbia stipulato un contratto al di fuori dell’esercizio di una propria, eventuale, attività professionale.

La Corte di Giustizia Europea con la sentenza n. 464 del 2005 ha tuttavia chiarito che: “un soggetto che ha stipulato un contratto relativo ad un bene destinato ad un uso in parte professionale ed in parte estraneo alla sua attività professionale non ha il diritto di avvalersi del beneficio delle regole di competenza specifiche previste dagli artt. 13-15 della detta convenzione, a meno che l’uso professionale sia talmente marginale da avere un ruolo trascurabile nel contesto globale dell’operazione di cui trattasi, essendo irrilevante a tale riguardo il fatto che predomini l’aspetto extraprofessionale; – spetta al giudice adito decidere se il contratto in questione sia stato concluso per soddisfare, in misura non trascurabile, esigenze attinenti all’attività professionale del soggetto di cui trattasi ovvero se, al contrario, l’uso professionale rivesta solo un ruolo insignificante; – a tal fine il giudice deve prendere in considerazione tutti gli elementi di fatto rilevanti che risultano oggettivamente dal fascicolo; non occorre invece tener conto di circostanze o di elementi di cui la controparte avrebbe potuto prendere conoscenza al momento della conclusione del contratto, a meno che il soggetto che fa valere lo status di consumatore non si sia comportato in modo tale da far legittimamente sorgere l’impressione, nella controparte contrattuale, di agire con finalità professionali.”

Le precisazioni della Corte di Giustizia Europea hanno indotto parte della giurisprudenza italiana a ritenere che il Codice del Consumo non si applichi a quei rapporti contrattuali conclusi per l’esercizio di una futura attività professionale, ancorché siano stati stipulati da un soggetto che al momento del raggiungimento dell’accordo non svolgesse alcuna attività imprenditoriale o professionale.

Ed infatti la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza 24731 del 2013 ha avuto modo di chiarire che: “in tema di disciplina di tutela del consumatore e di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, non riveste la qualità di consumatore una persona fisica quando, attraverso il contratto, si procuri un bene o un servizio nel quadro dell’organizzazione di un’attività professionale da intraprendere, prendendo l’iniziativa di ricercare il bene o il servizio stesso, proprio al fine di realizzare tale organizzazione.”

Chi stipuli dunque un contratto al fine di svolgere una futura attività imprenditoriale non può essere considerato consumatore e pertanto non troveranno applicazione le norme poste a tutela del consumatore previste nel Dlgs 205/2005.

IL CASO

Tizio, al fine di superare un esame abilitativo all’esercizio di un’attività professionale da svolgersi all’estero presso uno stato membro dell’Ue, stipulava con la società Alfa un contratto avente ad oggetto l’erogazione di servizi finalizzati al disbrigo di pratiche burocratiche per il riconoscimento dei titoli accademici italiani da parte dello stato straniero.

La società Alfa si rendeve inadempiente agli obblighi assunti con Tizio, il quale conveniva in giudizio la predetta società al fine di vederla condannare per inadempimento contrattuale e al risarcimento dei danni cagionati.

Veniva adito il Foro di Torino in quanto Foro del luogo di residenza di Tizio, nonostante nel contratto stipulato tra Tizio e Alfa venisse indicato un diverso Foro.

La società Alfa si costituiva e richiamato l’orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte con l’ordinanza 24731 del 2013, eccepiva l’incompetenza del Foro adito.

Il Sig. Tizio, insisteva per la competenza del Foro di Torino osservando che per quanto concerneva il principio di diritto secondo cui non opererebbe la normativa a tutela del consumatore quando siano stipulati contratti aventi ad oggetto l’acquisto di beni e servizi per l’esercizio di una attività professionale anche solo futura o da intraprendersi, la Cassazione con l’ordinanza n. 8904 del 2015 ha precisato che: “la prospettiva di intraprendere una futura attivita’ – cui sia funzionale la stipula del contratto di fornitura di beni e di servizi – deve emergere dalle oggettive circostanze del contratto ed essere concreta e attuale, non rilevando ipotetiche intenzioni o vaghe aspettative, non definite quanto a tempi e possibilita’ di realizzazione.” Nel caso in esame lo svolgimento dell’attività professionale da intraprendersi da Tizio era del tutto ipotetica ed eventuale in quanto era necessario il superamento di un esame di stato abilitativo da svolgersi all’estero: superamento che in astratto poteva anche non verificarsi mai o avrebbe potuto realizzarsi con tempistiche non prevedibili.

Il Giudice adito emetteva ordinanza di incompetenza, ritenendo di ravvisare nel contratto in esame un nesso funzionale con la futura attività professionale da intraprendersi da parte del Sig. Tizio e ritenendo che allo stesso, dunque, non potessero applicarsi le tutele previste nel Codice del Consumo.

Avv. Federico Depetris

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